Art. 18.

      1. Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito 1'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonché all'assegnazione dell'operatore occorrente per l'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.
      2. L'ufficio unico presso la corte d'appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte di cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze.